Gilda

giovedì 30 agosto 2018

Impegni dei docenti dal 1 settembre all’inizio delle lezioni. Attività di insegnamento, funzionali e di potenziamento



di Paolo Pizzo Da Orizzonte Scuola
Il piano annuale delle attività è predisposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio Docenti. Cosa può contenere

Piano annuale delle attività del personale docente

L’art. 28 comma 3 del CCNL 2006-09 dispone che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente predispone il piano annuale delle attività ed i conseguenti impegni dei docenti, che sono conferiti in forma scritta e possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano è deliberato dal Collegio dei docenti e può essere modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Del piano è data informazione alla delegazione che partecipa alla contrattazione d’istituto (RSU e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL).

Attività di insegnamento

L’art. 28 del CCNL 2006-09 dispone che le attività di insegnamento si svolgono nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale; sono distribuite in non meno di 5 giorni alla settimana e consistono in:

• Scuola dell’infanzia: 25 ore.
• Scuola primaria: 22 ore, più altre 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario di lezione.
Nell’ambito delle 22 ore, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività:
• di arricchimento dell’offerta formativa;
• di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri.
Se il collegio dei docenti non ha programmato tali attività o non ha totalmente impegnato tutta la quota, le ore sono impegnate per supplenze dei colleghi assenti fino a 5 giorni nell’ambito del plesso di servizio.
• Scuola secondaria: 18 ore, con l’obbligo di completamento per i titolari di cattedre inferiori alle 18 ore da realizzare in:
• copertura di ore disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre- orario;
• interventi didattici ed educativi integrativi;
• utilizzazione in eventuali supplenze.
In mancanza di tali opportunità, il docente rimane a disposizione della scuola anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. Rientra nell’orario di attività didattica il tempo impiegato nella vigilanza degli alunni durante la mensa ed il periodo di ricreazione.

Attività di potenziamento

Il nuovo art. 28 del CCNL 2016-18 integra l’art. 28 del CCNL 2006-09 precisando quali sono le attività di potenziamento e dando importanti indicazioni sulla loro programmazione ed eventuale retribuzione:

• il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 2006-09, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
• solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze. Pertanto, le ore di potenziamento devono essere programmate in modo analitico escludendo così l’utilizzo delle disposizioni per la sostituzione dei colleghi assenti;
• le attività relative al potenziamento dell’offerta formativa sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di insegnamento.

Attività funzionali all’insegnamento

Sono regolate dall’art. 29 del CCNL 2006-09.
Sono obbligatorie, non comportano retribuzione accessoria e consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Le attività individuali consistono in:

• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
• correzione dei compiti;
• rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri,modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.
Le attività collegiali consistono in:
• scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
• accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni dalla scuola);
• partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue;

Sono poi previste attività funzionali fino a 40 ore annue per: 

• la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione di inizio e fine d’anno;
• l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.

Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per queste ultime attività sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.

Impegno dei docenti nei periodi in cui non ci sono lezioni (servizio dal 1° settembre ad inizio lezioni, dal termine delle lezioni al 30 giugno)

L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.
Ne consegue che nei periodi di interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, e precisamente:

• eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
• scrutini, esami e adempimenti connessi;
• riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
• eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
• attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Eventuali attività che si svolgono dal 1 settembre ad inizio lezioni (o dal termine delle stesse fino al 30/6) devono OBBLIGATORIAMENTE essere programmate e deliberate non potendo in alcun modo essere imposte dal Dirigente, così come non può essere imposta la semplice presenza nella scuola, indipendentemente dall’impegno in attività programmate, per il numero di ore previste dal proprio orario di insegnamento in quanto le lezioni non sono ancora iniziate.

In buon sostanza durante tutti i periodi in cui non ci sono le lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 sopra richiamati e di conseguenza conteggiate nel numero di ore ivi previste.

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