Il Tribunale di Trani Sez. lavoro, con Sent., 16-02-2018 affronta un caso interessante, in merito alla questione del registro elettronico che nella scuola ha determinato diversi mal di pancia oltre che contenziosi vari che nei casi più estremi hanno portato anche all’adozione di sanzioni disciplinari.
Con ricorso del 10.5.2016 (…) , insegnante a tempo indeterminato in servizio presso (…) conveniva in giudizio il MIUR al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. n. (…) del 1.4,2015 con la quale era stata inflitta illegittimamente dal D.S. la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per un giorno di cui all’art. 494 D.Lgs. n. 297 del 1994 “per avere deliberatamente omesso di registrare voti, assenze degli alunni ed argomenti delle lezioni sui registro on line” di ciascuna delle 6 classi a cui era assegnata, e, in subordine, la conversione della sanzione della “sospensione dall’insegnamento per un giorno” in altra più lieve sanzione disciplinare, con restituzione dell’importo trattenuto sulla retribuzione.
Instauratosi ii contraddittorio, il MIUR argomentava sulla sussistenza delle condizioni obiettive e soggettive dell’infrazione contestata e chiedeva il rigetta della pretesa azionata, spese rifuse.
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