Gilda

sabato 13 aprile 2019

Esami di stato. I Ciclo



Prot. 5772 del 4.4.2019

Oggetto: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019. 

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con le note prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e prot. 312 del 9 gennaio 2018, si forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze da rilasciare al termine della quinta classe di scuola primaria e della terza classe di scuola secondaria di primo grado. Si fa, altresì, rinvio alla nota, prot. 7885 del 9 maggio 2018, fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali valgono le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2. 1. 


Commissioni di esame. Funzione di Presidente

 Come è noto, l'articolo 4 del decreto ministeriale n, 741/2017, prevede che la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico. A tal proposito si rappresenta che il decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, nel disciplinare gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha sostituito come segue il comma 4 del citato articolo 4 del d. m. 741/2017: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado. 

2. Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o pos Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

 3. Svolgimento delle prove INVALSI CBT Come è noto, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che gli alunni partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Si ricorda che le prove, per il corrente anno scolastico, si svolgeranno nel periodo compreso tra il 10 e il 18 aprile 2019, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica. Qualora si verificassero situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove entro il 18 aprile 2019, l'INVALSI procederà a individuare ulteriori date, non oltre la prima decade di maggio, per dar modo a tutti gli alunni di effettuare le prove che, si rammenta, sono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In tal caso, l'istituzione scolastica provvede ad informare l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente dell'effettuazione delle prove in data successiva al 18 aprile 2019. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative durante lo svolgimento delle prove nazionali sono riservati agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEio dal PDP. Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove. Per gli alunni con OSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017. Si ricorda che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. Si precisa inoltre che gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI CBT senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno. 3

 4. Certificazione delle competenze Come è noto, i modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati emanati con decreto ministeriale n. 742/2017. Tali modelli fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le competenze chiave per l'apprendimento permanente. Si fa presente che il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione. In attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018, le istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per il corrente anno scolastico i modelli di certificazione allegati al decreto ministeriale n. 742/2017.

 IL DIRETT0RE GENERALE
 Maria Assunta Palermo

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