Prot. 5772 del 4.4.2019
Oggetto: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del
primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico
2018/2019.
Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con le note prot. n.
1865 del 10 ottobre 2017 e prot. 312 del 9 gennaio 2018, si forniscono ulteriori
indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze da rilasciare al
termine della quinta classe di scuola primaria e della terza classe di scuola
secondaria di primo grado. Si fa, altresì, rinvio alla nota, prot. 7885 del 9 maggio
2018, fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle prove
d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali valgono le
precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.
1.
Commissioni di esame. Funzione di Presidente
Come è noto, l'articolo 4 del decreto ministeriale n, 741/2017, prevede che la
commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è
composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica
svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico.
A tal proposito si rappresenta che il decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, nel
disciplinare gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha sostituito come segue il comma 4 del
citato articolo 4 del d. m. 741/2017: «In caso di assenza o impedimento o di
reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della
commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico,
compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione
d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore
non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.
2. Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi
specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)
Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire
indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle
prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati
con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico
dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono
essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici,
calcolatrice, mappe, ecc.) o pos
Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare,
individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli
alunni possono utilizzare per le prove scritte.
3. Svolgimento delle prove INVALSI CBT
Come è noto, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che gli alunni
partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall'INVALSI.
Si ricorda che le prove, per il corrente anno scolastico, si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 10 e il 18 aprile 2019, secondo calendari specifici per ciascuna
istituzione scolastica.
Qualora si verificassero situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento
completo delle prove entro il 18 aprile 2019, l'INVALSI procederà a individuare
ulteriori date, non oltre la prima decade di maggio, per dar modo a tutti gli alunni di
effettuare le prove che, si rammenta, sono requisito di accesso all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione. In tal caso, l'istituzione scolastica provvede
ad informare l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente
dell'effettuazione delle prove in data successiva al 18 aprile 2019.
Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, gli strumenti compensativi e/o
le misure dispensative durante lo svolgimento delle prove nazionali sono riservati agli
alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici
di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto
previsto, rispettivamente, dal PEio dal PDP.
Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti
compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà
esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove.
Per gli alunni con OSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue
straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova
INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima
attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti
compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle
competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo n. 62/2017.
Si ricorda che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono
una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal
consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da
parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di
scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali
elementi di informazione.
Si precisa inoltre che gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano
nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in
possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI CBT senza misure
dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora
siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.
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4. Certificazione delle competenze
Come è noto, i modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati emanati con decreto
ministeriale n. 742/2017. Tali modelli fanno riferimento alla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le
competenze chiave per l'apprendimento permanente.
Si fa presente che il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato
una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento
permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione.
In attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018, le
istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per il corrente anno scolastico i modelli di
certificazione allegati al decreto ministeriale n. 742/2017.
IL DIRETT0RE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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