Già pubblicata il 27 ottobre 2016 Ultima il 20 novembre 2017
Lo sorso anno il Ministero fu costretto a furor di popolo ad emanare la nota 2116 del 30/9/2015 con la quale “”“”richiama l'attenzione su quanto già previsto dall' articolato della Legge sopra citata [legge di stabilità 2015] al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio””””.
Tale
legge di stabilità (23/12/2014 n. 190) all'art. 1 comma 333
testualmente dispone:
"""""""333.
Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a
decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale
docente per il primo giorno di assenza.”””””
Quindi
non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME
RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””
Questa
premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno
disattesa, essendo una prescrizione di legge.
La
Circolare suddetta fa seguito alla n. 0025141- del 10/08/2015
relativa alle supplenze per lo scorso anno scolastico, che
disponeva:
“””””SUPPLENZE
BREVI
Si
richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute
nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale
docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze
brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre
1996 n. 662. “””””
Richiamava
cioè una norma di legge in maniera parziale, omettendo ciò che
faceva comodo e che il Miur fu poi costretto ad ammettere con la nota
2116 del 30/9/2015 sopra riportata come pubblicammo su questo Sito
già il 17 ottobre 2015.
Ma
la volpe perde il pelo ma non il vizio.
Infatti
con la nota Prot. 24306 del 1/9/2016, il Miur richiama ancora una
volta il divieto di nominare supplenze fin dal primo giorno,
omettendo accuratamente di citare la premessa dell'art. della legge
di stabilità 2015 ove si legge “””””FERME
RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””
che deve quindi essere salvaguardata prioritariamente.
Sarà
quindi necessario anche quest'anno il “furor di popolo” per far
si che la legge non venga citata solo per quello che conviene, ma per
intero.
E'
appena il caso di ricordare che il Giudice, se adito, non guarda le
circolari, ma si appella direttamente alla legge.
Che
è molto chiara e che non può essere letta solo per quello che fa
comodo, ma in maniera completa e integrale.
Qualche
Dirigente caparbio è avvertito......
Da
parte sua l'Amministrazione Scolastica, a fronte del caos che si
aggiunge al caos esistente quest'anno più di sempre e
conseguente anche alla mancata nomina dei supplenti, dovrebbe tenerne
conto in sede di valutazione dei Dirigenti Scolastici e non dare
invece la medaglia di bronzo a chi, per risparmiare qualche euro,
getta ulteriormente la scuola nel caos.
Chiediamo
ai dirigenti scolastici di applicare il comma 333 citato, per
intero e non solo in parte,
e le Colleghe e i Colleghi a richiamare l'attenzione degli stessi
dirigenti sulla norma e a richiedere sempre, in questi casi, ordini
scritti.
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