Gilda

mercoledì 13 dicembre 2017

L'Amministrazione Scolastica e suoi rappresentanti continuano spudoratamente e impunemente a violare le leggi. A tutto discapito della scuola, degli Alunni e del Personale




Già pubblicata il 27 ottobre 2016 Ultima il 20 novembre 2017
Lo sorso anno il Ministero fu costretto a furor di popolo ad emanare la nota 2116 del 30/9/2015 con la quale “”“”richiama l'attenzione su quanto già previsto dall' articolato della Legge sopra citata [legge di stabilità 2015] al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio””””.


Tale legge di stabilità  (23/12/2014 n. 190) all'art. 1 comma 333 testualmente dispone:

"""""""333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”””””

Quindi non si deve nominare il supplente il primo giorno “””””FERME RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA””””””

Questa premessa non può essere assolutamente ignorata né tantomeno disattesa, essendo una prescrizione di legge.

La Circolare suddetta fa seguito alla n. 0025141- del 10/08/2015 relativa alle supplenze per lo scorso anno scolastico, che disponeva:

“””””SUPPLENZE BREVI
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. “””””

Richiamava cioè una norma di legge in maniera parziale, omettendo ciò che faceva comodo e che il Miur fu poi costretto ad ammettere con la nota 2116 del 30/9/2015 sopra riportata come pubblicammo su questo Sito già il 17 ottobre 2015.


Ma la volpe perde il pelo ma non il vizio.

Infatti con la nota Prot. 24306 del 1/9/2016, il Miur richiama ancora una volta il divieto di nominare supplenze fin dal primo giorno, omettendo accuratamente di citare la premessa dell'art. della legge di stabilità 2015 ove si legge “””””FERME RESTANDO LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA”””””” che deve quindi essere salvaguardata prioritariamente.

Sarà quindi necessario anche quest'anno il “furor di popolo” per far si che la legge non venga citata solo per quello che conviene, ma per intero.

E' appena il caso di ricordare che il Giudice, se adito, non guarda le circolari, ma si appella direttamente alla legge.

Che è molto chiara e che non può essere letta solo per quello che fa comodo, ma in maniera completa e integrale.

Qualche Dirigente caparbio è avvertito......

Da parte sua l'Amministrazione Scolastica, a fronte del caos che si aggiunge al caos esistente quest'anno  più di sempre e conseguente anche alla mancata nomina dei supplenti, dovrebbe tenerne conto in sede di valutazione dei Dirigenti Scolastici e non dare invece la medaglia di bronzo a chi, per risparmiare qualche euro, getta ulteriormente la scuola nel caos.

Chiediamo ai dirigenti scolastici di applicare il comma 333 citato, per intero e non solo in parte, e le Colleghe e i Colleghi a richiamare l'attenzione degli stessi dirigenti sulla norma e a richiedere sempre, in questi casi, ordini scritti.

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