Gilda

lunedì 10 febbraio 2020

Part-Time. Presentazione domande. Scadenza 15 marzo.


OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, RIENTRO A TEMPO PIENO, MODIFICA DELL’ORARIO A TEMPO PARZIALE E ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Si rammenta che le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di rientro a tempo pieno e di modifica dell’orario di lavoro a tempo parziale devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA, entro il 15 marzo di ogni anno, così come previsto dall’O.M. 446/97, integrata e modificata dall’O.M. 55/98. In caso di accoglimento delle medesime i relativi contratti hanno decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. 

Ai sensi degli artt. 39 e 58 del CCNL/2007 l’Amministrazione Scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo indeterminato e pieno di ciascuna classe di concorso o posto e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima, predisponendo eventualmente una graduatoria di beneficiari nel caso in cui il numero delle domande superi le disponibilità esistenti. L’art. 73 del D.L.112/2008 convertito in L.133/2008, inoltre, ha innovato la precedente disciplina eliminando ogni automatismo e introducendo la possibilità per l’Amministrazione di rigettare l’istanza di tempo parziale presentata dal dipendente, in caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità e organizzazione amministrativa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. 

In merito ai contratti di trasformazione riguardanti il personale scolastico neoimmesso in ruolo, si fa presente che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari-Oristano, attraverso alcune osservazioni presentate a questi Uffici, ha recepito la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 

 per il Molise n.53/2015succ del 13/05/2015, che preclude la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nella fase dell’assunzione in ruolo, a causa sia della coesistenza di due contratti distinti ma aventi la stessa decorrenza giuridica dal 1° settembre (contratto di assunzione in ruolo a tempo indeterminato e contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), sia dell’elusione dei procedimenti e delle tempistiche di presentazione della domanda di trasformazione prescritti dalla O.M. n. 446/1997 e ss.mm.ii. 

Il locale organo di controllo invita, per quanto sopra, “a far confluire il regime di tempo parziale unicamente e direttamente nel solo contratto a tempo indeterminato”, e, pertanto, raccomanda l’assunzione diretta a tempo parziale, laddove vi sia esplicita richiesta in tal senso da parte del personale neoassunto. Per quanto concerne lo svolgimento di altra attività lavorativa a carattere subordinato da parte di personale a tempo parziale, l’art.4, comma 2, dell’O.M.n.446 del 22 luglio 1997, stabilisce che l’orario lavorativo non debba essere superiore al 50 % di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno. Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che tale limite possa essere superato qualora non si svolga alcuna attività lavorativa aggiuntiva. 

Le istanze, pertanto, di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o quelle di modifica dell’orario a tempo parziale, che prevedano un orario superiore al 50 per cento, nonché quelle di rientro a tempo pieno, dovranno essere corredate della dichiarazione di mancato svolgimento di altra attività lavorativa di carattere subordinato. 

Come novella l’art.11 dell’O.M.n.446 del 22 luglio 1997, il contratto a tempo parziale ha la durata di almeno due anni ed è da intendersi tacitamente rinnovato qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio eventuali domande di rientro a tempo pieno potranno essere accolte sulla base di motivate esigenze, le quali “saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della Provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta”. 

Si evidenzia a tal proposito che, così come previsto dall’art. 6, comma 4, del D.L. n. 79/1997, solo i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto ad ottenere il rientro a tempo pieno alla scadenza del biennio, al contrario, l’assunzione diretta a tempo parziale implica come condizione necessaria per il successivo passaggio a tempo pieno la disponibilità di posti in organico. In considerazione di quanto sopra esposto le SS.LL. vorranno procedere secondo le seguenti indicazioni: A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 Il personale a tempo pieno che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà presentare la relativa domanda all’Istituzione scolastica di titolarità, ovvero a quella di servizio. 

Il Dirigente Scolastico dovrà verificare la funzionalità del tempo parziale con le esigenze didatticoorganizzative della scuola e trasmettere, a quest’Ufficio Scolastico Territoriale, esclusivamente le domande che superino la verifica in argomento. Le domande accolte saranno acquisite al SIDI da quest’Ufficio, che procederà, altresì, alla stipula dei contratti e all’invio dei medesimi alla Ragioneria Territoriale dello Stato informandone le Istituzioni scolastiche interessate. B) Modifica del contratto a tempo parziale o rientro a tempo pieno. 

Il personale a tempo parziale (escluso quello neoassunto) che, per esigenze personali, intenda avere unicamente una variazione della modalità e/o dell’orario di lavoro (MODIFICA) e quello che intenda ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno (RIENTRO), dovrà presentare domanda al proprio Dirigente Scolastico che, previa verifica della funzionalità del diverso rapporto con le esigenze didattico organizzative della scuola, trasmetterà la richiesta a quest’Ufficio. C) Immissione in ruolo a tempo parziale. Il personale che riceve la proposta di assunzione in ruolo, laddove voglia instaurare il rapporto di lavoro a tempo parziale deve presentare apposita richiesta di assunzione a tempo parziale al Dirigente scolastico e all’Ufficio scrivente per l’approvazione (nei limiti del 25% del personale a tempo indeterminato e pieno in organico di diritto), contestualmente alla presa di servizio. 

Sarà cura del Dirigente scolastico confermare con tempestività all’Ufficio scrivente le assunzioni in ruolo effettuate a tempo parziale, al fine di consentire il corretto svolgimento delle fasi procedurali di avvio dell’anno scolastico. Si precisa che, ai fini della completezza degli atti istruttori e della speditezza dell’azione amministrativa, le istanze di cui ai punti A e B dovranno riportare in calce il formale “parere favorevole” del Dirigente Scolastico.

 Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra Provincia, il Dirigente Scolastico ne darà immediata comunicazione a quest’Ufficio per l’aggiornamento dei dati informatici e la verifica della consistenza numerica del personale ammesso a regime di tempo parziale. IL DIRIGENTE Elisa SERRA Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e

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