Gilda

sabato 1 marzo 2014

Consulenza. Permessi per L.104/92 frazionati ad ore.



Domanda
Sono un Assistente Amministrativo e posso fruire di 18 ore mensili di permesso per L.104/92; a questo proposito vorrei sapere se posso fruire delle due ore giornaliere di permesso dalle 08:00 alle 09:00 e dalle 13:00 alle 14:00, espletando il mio orario di servizio dalle 09:00 alle 13:00, oppure se le due ore di permesso devono essere obbligatoriamente fruite consecutivamente cioè dalle 08:00 alle 10:00.

Risposta
Il Ministero della Funzione pubblica, con la circolare 8/2008 ha chiarito che: “in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di: - tre giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della giornata) - o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).”. Nel provvedimento è spiegato, inoltre, che: “L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell’art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese. E’ importante chiarire – si legge nella circolare - che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi - spiega la Funzione Pubblica - secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa (“4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore … definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.”).”. Allo stato attuale, il contratto collettivo nazionale del comparto scuola non prevede la limitazione della fruizione dei permessi orari mensili nell’ordine di un massimo di 18 ore. Quanto alle modalità di fruizione, essere sono rimesse nella piena disponibilità del titolare del diritto che può essere fruito secondo necessità, anche in orari diversi da quelli ipotizzati dell’interessato nel testo del quesito.
( Antimo Di Geronimo)

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